
Danni da trasloco
Come salvaguardare i propri diritti
I segnali del disagio cominciano a manifestarsi quando appaiono davanti al palazzo i provvisori cartelli di divieto di sosta: nel determinato giorno, la carreggiata sarà occupata da automezzi che caricheranno o scaricheranno mobili e scatoloni. Nelle giornate del trasloco di nuovi condomini o quando un vicino lascia l’appartamento, qualche danno alle parti comuni è da mettere in conto. E allora, chi paga i danni da trasloco? Come difendere i propri diritti?
In primis, una raccomandazione a chi trasloca. È buona regola avvertire con anticipo l’amministratore dei possibili disagi che verranno arrecati ai condomini nelle giornate del trasloco. A cominciare dal posizionamento del montacarichi mobile per il sali e scendi degli innumerevoli scatoloni che passeranno davanti alle finestre o ai balconi degli altri appartamenti, non fosse altro per raccomandare ai condomini di tenere chiuse le finestre, anche ai fini della sicurezza.
In genere, le contestazioni sorgono quando il trasloco avviene, totalmente o parzialmente, attraverso Fuso delle parti e dei servizi comuni condominiali. Ecco allora che l’androne, le scale e l’ascensore vengono, pur temporaneamente, occupati da ingombranti scatoloni, le scale sono invase da estranei e l’ascensore perde la sua qualità di mezzo di trasporto di persone e diventa un comodo montacarichi.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 Codice Civile, l’uso delle cose e dei servizi comuni da parte di ciascun condomino è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione d’uso e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. A rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni.
Perciò durante le operazioni di trasloco l’androne non può essere, neppure temporaneamente, occupato da qualsiasi ingombro, l’uso delle scale non deve ostacolare la loro comoda percorrenza da parte degli altri condomini e, quel che più conta, l’ascensore non può essere declassato a montacarichi. Da non sottovalutare che, in caso di danni da trasloco, potrebbero esserci non poche difficoltà per ottenere dall’assicurazione del condominio il risarcimento spettante, stante l’uso anomalo del bene comune.
È importante controllare il lavoro dei traslocatori e notificare per iscritto alla ditta eventuali danni arrecati alle parti comuni, chiedendo riscontro scritto.


Assumono un ruolo fondamentale, in questi casi, i limiti più severi del regolamento condominiale di natura contrattuale, che addirittura possono spingersi a prevedere specifiche sanzioni se, durante il trasloco, viene fatto un uso improprio dei beni o dei servizi comuni.
L’amministratore, in questi casi, ha un ruolo fondamentale perché, su indicazione anche di un solo condomino, deve intervenire tempestivamente per contestare l’abuso dei beni comuni e applicare, se previste, le relative sanzioni.
Se i danni da trasloco riguardano l’ascensore e/o sulle pareti dell’androne e del vano scale compaiono strisce e sbeccature, il risarcimneto spetta a colui che ha incaricato l’impresa di eseguire il trasloco, così come è sempre lui che deve provvedere poi alla pulizia della parti comuni.
Lo stesso vale per eventuali danni arrecati alle singole proprietà o, ancor peggio, alle persone che frequentano il complesso condominiale.
Si noti bene
In caso di danni da trasloco a proprietà di terzi, così come quelli derivanti da lavori di ristrutturazione, il nuovo proprietario sarà per intero responsabile sia per mancata eliminazione delle cause del danno che per il risarcimento.


