
Agevolazioni fiscali per condominio
Le novità del Decreto Destinazione Italia
Cambiano ancora le regole del condominio dall’entrata in vigore della riforma n. 220/12. Con il D.L. n. 145/13. meglio conosciuto come ‘decreto destinazione Italia’, che introduce le agevolazioni fiscali per condominio. Inoltre si pone rimedio ad alcune imprecisioni usate dal legislatore che avrebbero potuto creare parecchi problemi ai condomini e agli amministratori. Si interviene di nuovo anche sulla disciplina che riguarda la certificazione energetica, dal 24 dicembre 2013 non è più necessario allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L’obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso.
Per quanto riguarda il condominio, si rimettono le mani anche sul fondo per le opere straordinarie e per le innovazioni, previsto come obbligatorio dall’art. 1135. n. 4 Codice Civile. Adesso la preventiva costituzione del fondo è collegata allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) nel caso in cui, nel contratto di appalto sottoscritto dal condominio, sia previsto un pagamento graduale in funzione del progredire dell’opera. La legge di riforma sulle agevolazioni fiscali per condominio aveva aumentato sino a 200 euro (con possibilità di venire quadruplicati in caso di recidiva) le sanzioni in caso di violazione del regolamento di condominio, senza però precisare a chi spettasse di applicarle. Il decreto legge in esame ha eliminato ogni dubbio in proposito, l’assemblea delibera sulle sanzioni con almeno la metà del valore dell’edificio e la maggioranza degli intervenuti.

Meno problemi per l’amministratore anche per quanto riguarda i dati richiesti ai singoli condomini per la redazione del registro dell’anagrafe condominiale, perché non si dovrà più indicare le “condizioni di sicurezza” di ciascuna unità immobiliare, ma solo delle parti comuni dell’edificio. Escono dall’elenco delle cosiddette ‘innovazioni sociali’ le opere finalizzate al contenimento del consumo energetico dell’edificio, che ora possono essere deliberate con la maggioranza semplice del terzo sia dei millesimi e sia dei partecipanti all’assemblea. è stato, poi, chiarito l’obbligo di formazione periodica degli amministratori perché sono stati individuati gli standard per tutto il territorio nazionale. In riferimento, infine, al trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai contratti di locazione, la mancata allegazione al contratto dell’attestato di prestazione energetica (APE) comporta ora solo l’applicazione di una sanzione e non più la nullità del contratto stesso.