imu e tasi 2016

Imu e tasi 2016

Quante imposte sulla casa incidono sul bilancio familiare? E quali sono le novità Imu e Tasi 2016?

Cominciamo con la discussa imposta IMU (imposta municipale propria). In vigore per un biennio e “sostitutiva” dell’ICI, anche se con qualche regola diversa, sta già per essere nuovamente modificata e parzialmente sostituita da nuove imposte che hanno fatto il loro debutto nell’anno 2014. L’imposta sulla casa non si paga sulle “prime case”: per prima casa non si intende l’unica proprietà che si possiede o la prima di più proprietà acquisita, bensì l’unità immobiliare nella quale si risiede. Esentati dal pagamento IMU i cosiddetti possessori di prima casa nel 2014 per disposizione di legge, alcuni contribuenti sono stati, invece, richiamati alla cassa per “saldare” l’imposta risultante dalla differenza tra quanto dovuto nell’anno 2012 con l’aliquota del 4 x mille e quanto deliberato dal comune di residenza con aliquota superiore al 4 x mille.

Di questa “differenza”, per altro richiesta solo da alcuni comuni e non tutti, vi era obbligo di pagamento entro il 24 gennaio 2014 (termine prorogato al 16 gennaio 2014) del solo 40%, in quanto il 60% è stato assorbito come debito nei confronti dei comuni da parte dello Stato.

Superato il saldo dell’IMU a febbraio 2013,  la Legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) ci porta alcune novità Imu e Tasi 2016.

Viene istituita la IUC (Imposta Unica Comunale), che comprende:

– l’imposta comunale propria (IMU)

– il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

– la tassa sui rifiuti (TARI)

imu e tasi 2016

L’IMU quindi non sarà destituita, ma subirà alcuni cambiamenti. Vediamo quali:

Non si applicherà al possesso dell’abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie A/l – A/8 e A/9 e ai fabbricati rurali strumentali per l’esercizio dell’attività agricola (ricovero animali, attrezzature e prodotti agricoli, abitazioni dei dipendenti/ impiegati per esempio), accatastati nella voce DIO o contrassegnati dalla lettera R.

Si applicherà sugli altri fabbricati in base all’aliquota stabilita dal comune, che non potrà, però, essere maggiore del 10,6 x mille. Sugli immobili locati, oltre all’IMU, ritorna la tassazione IRPEF. I comuni avranno la facoltà di stabilire una riduzione dell’IMU fino al 4 x mille per i soli immobili locati a canone concordato. Sugli immobili non locati, già a partire dal periodo di imposta 2013 (prossima dichiarazione dei redditi), graverà oltre all’IMU anche l’IRPEF con un ulteriore aggravio per quelli che si trovano nel medesimo comune in cui è ubicata l’abitazione principale, compreso quelle unità concesse in comodato a parenti e amici. Sui terreni agricoli cambierà il conteggio IMU e Tasi 2016, che graverà in maniera differente se i campi saranno solo posseduti oppure posseduti e anche condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti.

imu e tasi 2016

IN PRATICA

Non si applica:

1. Sull’abitazione principale e sue pertinenze di categoria diversa da A/1 – A/8 e A/9

I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

– abitazione in proprietà o usufrutto ad anziani o disabili anche se residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata:

– abitazione di cittadini italiani residente all’estero, se non locata:

– abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado per abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita non eccedente 500 euro o se il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE inferiore a 15.000 euro, applicabile a un solo immobile.

2. Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.

3. Alloggi sociali

4. Casa assegnata al coniuge

5. Unica unità immobiliare di personale in servizio permanente alle Forze armate, di polizia militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di carriera prefettizia.

6. Fabbricati rurali a uso strumentale.

Si applica:

1. Sulle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, sulle quali resta in vigore l’applicabilità della detrazione base di 200 euro, mentre viene eliminata la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e convivente.

2. Su gli altri immobili non adibiti ad abitazione principale, locati o a disposizione.

3. Sui terreni agricoli.

IL CALCOLO

Per determinare l’IMU e tasi 2016 sulle prime case esiste una formula abbastanza semplice:

Moltiplicare la rendita catastale, aggiornata del 5%, per il coefficiente 160: di questo risultato va calcolata la percentuale di un “x” per mille, stabilita dal Comune di appartenenza. Dall’imposta ottenuta vanno detratti per tutti 200 euro e 50 euro per ogni figlio fino ai 26 anni, convivente anche se non a carico, fino al massimo di 400 euro. Pertanto la detrazione massima consentita per famiglia sarà di 600 euro.