
Danni in caso fortuito: le responsabilità
E ora chi paga?
In caso di danni in caso fortuito (infiltrazioni d’acqua dalla copertura che danneggino gli appartamenti sottostanti, alcune tegole che cadono dal tetto durante una nevicata o il muro a sostegno di un terrapieno che crolla per l’eccessiva pioggia), chi è il responsabile del danno? Per rispondere a questa domanda, sono necessarie alcune premesse. Il nostro codice civile contempla (art. 2053) casi come quelli suggeriti e prevede che “il proprietario di un edificio o di altra costruzione sia responsabile dei danni causati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. Per rovina si intende “una disgregazione”, anche limitata, degli elementi strutturali di una costruzione. Per “costruzione” si intende qualsiasi opera umana connessa al suolo, anche provvisoria, e qualsiasi parte incorporata materialmente e stabilmente a questa, tale da costituirne parte integrante.
La responsabilità del proprietario per danni in caso fortuito viene esclusa solo quando possa essere provato che la rovina, e le conseguenze dannose, non siano state causate da un difetto di manutenzione o da un errore nella costruzione, ma dovute a una “forza maggiore” o alla responsabilità di altri.

Un esempio per capire
I proprietari dell’ultimo piano e del tetto di un edificio affidano a un’impresa l’incarico del rifacimento della copertura, ma l’impresa non completa il lavoro. A seguito di eventi atmosferici, si verificano infiltrazioni nell’appartamento sottostante. In un caso del genere La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1666 del 27.01.2005) ha ritenuto la responsabilità dei proprietari e non dell’impresa.
In altri casi la stessa norma del codice civile ha fatto condannare al risarcimento dei danni il proprietario di un edificio dal cui tetto si erano staccate delle tegole che erano precipitate a terra dopo una nevicata; ancora ha condannato il proprietario di un muro di sostegno di un terrapieno di sua proprietà, crollato a seguito di piogge, e, infine, ha ritenuto responsabile il proprietario di un edificio il cui tetto in lamiera, a seguito di condizioni atmosferiche di portata non eccezionale, si era sollevato e ribaltato su un edificio confinante. Da ultimo, poiché nel concetto di “costruzione” la giurisprudenza ha fatto rientrare ogni opera incorporata stabilmente nella cosa principale, si è affermato che anche la fuoruscita dai binari un cancello di una struttura alberghiera fosse responsabilità del proprietario dell’immobile.
La prova della non colpevolezza per danni in caso fortuito, in questi casi, è particolarmente difficile, tanto che si parla di responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell’edifìcio o della costruzione: il proprietario perciò deve provare che la causa della rovina sia una forza maggiore oppure per un’evenienza non prevedibile, escludendo un difetto di manutenzione o un vizio di costruzione.
Il “caso fortuito* può essere un evento atmosferico, ma deve esserne provata l’intensità rispetto alla rovina provocata. Il Tribunale di Busto Arsizio, per fare un esempio, non ha ritenuto responsabile il proprietario di un immobile per i danni in caso fortuito causati dal distacco di una consistente porzione di copertura del tetto, perché aveva accertato che questo distacco era stato causato da un effettivo evento di forza maggiore: un vento di intensità superiore a 88 km orari.
in breve cosa dice la legge
Art. 2051 Cod.civ.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”
Art. 2053 Cod.civ.: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”


